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La circolare n. 15 del 2026 recepisce l’orientamento della Cassazione e introduce nuove regole per il trasferimento dei contributi tra Gestione separata e Casse professionali, garantendo maggiore tutela ai lavoratori con carriere previdenziali frammentate

Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026 l’INPS introduce importanti chiarimenti sulla ricongiunzione dei periodi contributivi tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria, recependo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo. L’intervento punta a garantire maggiore certezza normativa e uniformità di trattamento per i lavoratori interessati.

Le nuove disposizioni riguardano in particolare i professionisti che, nel corso della propria carriera, hanno versato contributi sia alla Gestione separata INPS sia alle Casse professionali istituite dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996. La ricongiunzione potrà avvenire sia in uscita dalla Gestione separata verso le Casse professionali sia in entrata verso la stessa Gestione separata, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa.

La circolare recepisce l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26039 del 2019, che ha riconosciuto il diritto dei liberi professionisti a trasferire i contributi versati nella Gestione separata presso la propria Cassa professionale ai sensi della legge n. 45 del 1990. Tale interpretazione, confermata da successive pronunce, stabilisce che il diritto alla ricongiunzione non può essere limitato da differenze nei sistemi di calcolo delle prestazioni previdenziali.

Tra le principali novità introdotte vi è la possibilità di ricongiungere i contributi anche verso la Gestione separata, ma solo in forma integrale: la richiesta deve riguardare tutta la contribuzione disponibile e non può essere parziale. Restano esclusi i periodi già utilizzati per ottenere una pensione e quelli antecedenti all’istituzione dell’obbligo contributivo della Gestione separata, fissato al 1° aprile 1996.

La circolare fornisce inoltre indicazioni dettagliate sul calcolo dell’onere a carico del richiedente. Per i periodi valutati con il sistema contributivo, il costo della ricongiunzione viene determinato con il cosiddetto “calcolo a percentuale”, applicando l’aliquota contributiva vigente al momento della domanda alla retribuzione di riferimento, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla normativa. Dall’importo complessivo viene poi sottratta la contribuzione trasferita dalle gestioni di provenienza.

Sul piano pensionistico, i periodi ricongiunti mantengono la loro collocazione temporale originaria e producono effetti sia ai fini del diritto sia della misura della pensione. L’accredito avviene sulla posizione assicurativa dell’interessato con efficacia retroattiva, mentre la rivalutazione del montante contributivo decorre dalla data della domanda.

Le nuove regole si applicano non solo alle richieste presentate dopo la pubblicazione della circolare, ma anche alle domande già inoltrate e non ancora definite. L’INPS ha inoltre annunciato ulteriori indicazioni operative per chiarire eventuali casi specifici.

Con questo intervento l’Istituto mira a offrire un quadro più chiaro e aggiornato per la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori con carriere professionali frammentate tra diverse gestioni. Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026 sul sito dell’INPS.