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La situazione per l’anno in corso

Cerchiamo di riassumerle come segue. Fino al 2019 valeva la regola secondo la quale tutti i pensionati italiani residenti all’estero che possedessero un solo immobile in Italia adibito esclusivamente a loro residenza privata erano esentati dal pagare l’Imu, cioè l’imposta comunale minima. Questa esenzione venne cancellata nel 2019 non per colpa del „governo ladro“ ma dell‘Unione Europea, la quale decretò che ciò era discriminatorio nei confronti dei pensionati non- italiani che possedevano una casa in Italia. Che, com’è noto, sono tanti: soprattutto dalle parti del Lago di Garda e di Lignano Sabbiadoro. Per evitare una procedura d’infrazione da parte dell’EU lo Stato Italiano fu costretto a cancellare in fretta e furia l’esenzione dall’IMU, e da quel momento tutti i cittadini italiani residenti in Germania che magari avevano una casetta natale fra i monti sperduti della Basilicata interna o della Barbagia dovettero pagarsela a caro prezzo anno per anno. Si levarono naturalmente subito proteste da tutte le parti, ma la politica italiana, volente o nolente, era obbligata a rispettare il principio della parità di trattamento fra tutti i cittadini europei, fosse a Canicattì o a Lignano Sabbiadoro.

Le cose sono cambiate, ma solo parzialmente, con la legge n. 178/20 che all’art. 1 comma 48 dispone che vengano stanziati 12 milioni di euro da ripartire fra i vari comuni per compensarli delle nuove esenzioni da essa previste nei confronti di tutti i pensionati dell‘EU, italiani e non, che abbiano residenza fissa all’estero, e che paghino pure le tasse all‘estero.

Per costoro vale una riduzione dell’IMU del 50% alle seguenti condizioni:

1) Si tratti di una sola unità immobiliare ad uso abitativo ed a sua disposizione, cioè non affittata ad altri né data in comodato d’uso.

2) Il proprietario (italiano o no) abbia la residenza fiscale all’estero la quale coincida con il suo paese di residenza. Se è di nazionalità italiana deve inoltre essere iscritto all’AIRE.

3) Il proprietario deve essere titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale previdenziale con l’Italia, con contribuzione in parte italiana e in parte estera, per es. I pensionati titolari di accordi per la totalizzazione internazionale della pensione.

I paesi esteri previsti dalla legge sono, oltre quelli facenti parte della UE, quelli della SEE (Norvegia, islanda und Liechtenstein), la Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Scozia. Invece, per gli italiani che hanno lavorato in paesi come il Messico, il Brasile o la Corea queste convenzioni non valgono. Il loro elenco è reperibile sul sito INPS „Paesi extra-UE con convenzioni bilaterali di sicurezza sociale“. I fortunati che soddisfano a tutte queste condizioni sine qua non potranno avvalersi di una riduzione dell’IMU alla metà dell‘importo normale e della TARI ad un terzo.

Meglio di niente è, però si consideri la terza condizione che automaticamente esclude chiunque non abbia un contributo pensionistico dall’Italia: cioè la maggioranza dei nostri emigranti che sono arrivati giovani in Germania ed hanno cominciato quivi tutto il loro percorso professionale. Solo chi gode di una pensione cumulativa italo-tedesca può avere accesso alle riduzioni.

Per il rilascio della dichiarazione consolare necessaria per chiedere al comune italiano una riduzione, occorre che l’iscritto all’AIRE invii al consolato la seguente documentazione:

– Un certificato di residenza storico (Erweiterte Meldebescheinigung) che viene rilasciato dal comune di residenza in Germania.

– Un avviso di riconoscimento della pensione tedesca (Rentenbescheid) che viene rilasciato dall’ente pensionistico tedesco.

– Pagamento del bollo consolare

Nella legge di bilancio 2022 si stabilisce un’ulteriore riduzione dell’IMU, che dal 50% scende al 37,5% esclusivamente per l’anno 2022. Quindi, a ricominciare dal 2023 dovrebbe risalire al 50%, a meno che non vi siano nuove iniziative legislative in tal senso.

Ogni anno il calcolo dell’IMU viene fatto in base al valore catastale dell’immobile e tenendo conto delle aliquote deliberate dal consiglio comunale. L‘esatto importo deve venire richiesto di volta in volta dal contribuente all’ufficio tributi del rispettivo comune. Una volta stabilito l’importo esatto richiesto dall’ufficio, lo si deve versare in due rate: prima un acconto entro il 16 giugno 2023, e poi un saldo entro il 16 dicembre 2023. Il pagamento può essere effettuato tramite F24, PagoPA, oppure mediante un bonifico bancario, anche internazionale, secondo le coordinate bancarie del comune italiano corrispondente.

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