Da alcune settimane, nell’ambito delle comunità italiane in Germania, si vocifera che secondo una nuova legge entrata in vigore nell’agosto 2017 chi non lavora ed è soggetto all’assistenza sociale e non può dimostrare negli ultimi anni di aver contribuito a versare i relativi contributi sociali, rischierebbe l’espulsione dalla Germania.

È vero tutto questo?

Innanzitutto è vero che i diritti alla libera circolazione e al soggiorno dei cittadini dell’Unione europea (Ue) nel territorio degli altri Stati membri dell’Ue non sono illimitati, ma si esercitano in conformità delle norme comunitarie che li regolano e possono essere sottoposti alle limitazioni decise da ogni Stato membro giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. Perciò il cittadino di un altro Stato membro dell’Ue, la cui presenza costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica di un altro Stato membro dell’Ue oppure che si trovi sul suo territorio sprovvisto dei requisiti previsti per esercitare i diritti di libera circolazione e di soggiorno può essere oggetto di un provvedimento di allontanamento adottato dalle autorità dello Stato membro dell’Ue nel cui territorio si trova, ad esempio in Germania.

Dunque, anche un cittadino italiano che si trova in Germania può, in alcune ipotesi, essere allontanato dal territorio tedesco. I diritti alla libera circolazione e al soggiorno possono essere limitati in due tipi di ipotesi: la prima riguarda le situazioni in cui il cittadino dell’Ue non possiede o non possiede più le condizioni per avere diritto al soggiorno. Ogni cittadino dell’Ue europea ha diritto all’ingresso sul territorio di un altro Stato membro e al soggiorno fino a tre mesi dall’ingresso se è munito di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità. Inoltre, ogni cittadino dell’Ue beneficia del diritto al soggiorno fino a tre mesi dall’ingresso finché non diventa un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. La seconda ipotesi, invece, concerne i casi in cui l’allontanamento è motivato da ragioni di ordine o sicurezza pubblica (ad esempio se è stato condannato in definitiva per aver commesso un reato con una pena oltre i tre anni di reclusione).

Entrando nel merito soltanto della prima ipotesi formulata (la seconda è così ovvia che non merita attenzione), la “novità” riguarda il reddito: le risorse economiche sufficienti al soggiorno non dovranno più essere valutate in modo automatico, prendendo cioè come riferimento l’importo dell’assegno sociale, ma dovranno far riferimento alla situazione complessiva del richiedente l’iscrizione anagrafica, tenendo comunque conto delle spese che riguardano l’alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo. Il cittadino comunitario è destinatario di provvedimenti di allontanamento quando fa richiesta di un sostegno sociale (“Hartz IV”) e non cerca lavoro. Se lavora, anche svolgendo un Minijob oppure un’occupazione a tempo determinato o part time, non può essere destinatario di un provvedimento delle autorità (Ausländerbehörde). Vale a dire: l’eventuale ricorso da parte di un cittadino dell’Ue o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso. Inoltre un provvedimento di allontanamento (in ted. Ausweisung) non viene preso da un giorno all’altro: le autorità devono dare al cittadino Ue la possibilità di esprimere la propria posizione. Se nel frattempo il cittadino Ue trova un’occupazione, il provvedimento dovrà essere archiviato, altrimenti non sarebbe conforme alle regole della legge relativa al soggiorno dei cittadini Ue (Freizügigkeitsgesetz/EU).

Ma c’è anche un serio rischio di espulsione (Abschiebung) di un cittadino Ue?

La probabilità che le autorità tedesche adottino il provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino Ue per aver perso il diritto di soggiorno solo dopo aver fatto richiesta di assistenza sociale è bassissima. Il cittadino Ue potrebbe, difatti, rientrare in Germania subito dopo essere stato espulso, visto che un divieto di rientro in questi casi non è previsto dalla legge. Inoltre, dopo cinque anni di permanenza in Germania con permesso di soggiorno, un provvedimento di allontanamento non è più lecito, cosicché basterebbe allungare i tempi della procedura amministrativa e del processo davanti ai tribunali per far sì che il provvedimento diventi carta straccia. I costi che ne conseguono sarebbero elevati: ecco perché le autorità tedesche, con probabilità, applicheranno un provvedimento di allontanamento solo in casi estremi. In altre parole: i casi saranno talmente pochi che statisticamente non avranno rilevanza.

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