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Rubrica a cura dei patronati Acli Germania, Inca Cgil e ItalUil. Questo mese a cura di Acli Germania. Ricevere una lettera di licenziamento è sempre un momento difficile nella vita di una persona. Che fare quando succede a noi? Quali sono le possibilità di reagire? Cosa fare dopo?

In Germania esistono regole precise e diritti che è fondamentale conoscere, sia immediatamente dopo il licenziamento sia nei mesi successivi. Agire tempestivamente può fare una grande differenza, anche dal punto di vista economico.

Per prima cosa è necessario capire se il licenziamento è valido.

Non tutti i licenziamenti, infatti, sono automaticamente validi. È importante verificare subito alcuni aspetti fondamentali.
Il licenziamento deve avere forma scritta: non basta una e-mail o un messaggio WhatsApp e non può essere comunicato verbalmente. La lettera deve inoltre essere firmata da una persona autorizzata a rappresentare il datore di lavoro.

Anche il termine di preavviso deve essere corretto: deve rispettare quanto previsto dal contratto di lavoro oppure dalla legge (§ 622 BGB).
Se l’azienda ha più di 10 dipendenti e il rapporto di lavoro dura da oltre 6 mesi, il datore di lavoro deve inoltre indicare un motivo valido per il licenziamento.

Una volta ricevuta la lettera di licenziamento, è fondamentale prestare attenzione ai tempi: per impugnare il licenziamento davanti al Tribunale del lavoro (Arbeitsgericht) ci sono solo tre settimane dalla ricezione.

Il termine di preavviso può essere stabilito nel contratto di lavoro oppure, in mancanza, dalla legge, e può essere diverso a seconda che sia il datore di lavoro a licenziare oppure il lavoratore a dimettersi.

Nel caso di dimissioni, il lavoratore o la lavoratrice può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, con effetto alla metà o alla fine del mese, come previsto dal § 622 comma 1 BGB.

Se invece è il datatore di lavoro a licenziare, il termine di preavviso aumenta con l’anzianità di servizio del dipendente, secondo quanto stabilito dal § 622 comma 2 BGB: più lungo è il rapporto di lavoro, più lungo è il preavviso.
In questo modo la legge tutela in modo particolare il lavoratore, riconoscendo una maggiore stabilità a chi ha una lunga anzianità aziendale.

Restano valide eventuali clausole contrattuali o contratti collettivi (Tarifverträge) che prevedano condizioni diverse, purché non sfavorevoli al lavoratore.

Durante il periodo di prova, che di norma non supera i sei mesi, il rapporto di lavoro può essere risolto con maggiore facilità. In questa fase non si applica ancora la tutela contro il licenziamento e non è necessario indicare un motivo.

Ai sensi del § 622 comma 3 BGB, il termine di preavviso durante il periodo di prova è di due settimane, salvo condizioni più favorevoli.

Anche nel periodo di prova restano comunque valide l’obbligo della forma scritta e il divieto di licenziamento discriminatorio.

Se non si è d’accordo con il licenziamento, come visto, si hanno tre settimane di tempo per presentare ricorso.
Il ricorso può portare al reintegro nel posto di lavoro oppure a un accordo con indennità di fine rapporto (Abfindung). In caso di licenziamento è inoltre necessario registrarsi subito come persone in cerca di lavoro e come disoccupate presso la Bundesagentur für Arbeit https://www.arbeitsagentur.de/privatpersonen.
Questo aspetto, tuttavia, sarà approfondito in un articolo successivo.


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