Il Vice-Ministro ribadisce ciò che i senatori  sostenevano sin dall’inizio, vale a dire che l’esonero va esteso anche ai titolari di pensione in convenzione internazionale, poiché detta tipologia di pensione va considerata per entrambe le componenti a carico dei due Stati una pensione a tutti gli effetti. La nota precisa, inoltre, che se il Paese estero che eroga la pensione (“autonoma” o in totalizzazione) è anche il Paese di residenza del soggetto, il beneficio in questione si applica; se invece il pensionato risiede in un Paese estero diverso da quello che eroga la sua pensione, non si applica (ad es. il pensionato che ha una pensione italo-statunitense e risiede in Canada), trattandosi di una norma di deroga e, quindi, eccezionale, va interpretata restrittivamente.

I senatori del Collegio Estero restano, tuttavia, ancora in attesa di una risposta da parte del Vice-Ministro Morando su un altro punto fatto presente nella richiesta di chiarimento,  che riguarda la facoltà o meno dei Comuni di assimilare ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all’estero non pensionati.
Secondo i senatori, l’articolo 9-bis, contrariamente a quanto affermato dal sottosegretario Zanetti, fu concepito come emendamento aggiuntivo e non sostitutivo della normativa vigente, in virtù della quale erano proprio i Comuni a stabilire, nell’ambito della propria potestà regolamentare, se tali unità immobiliari fossero da considerare abitazione principale o meno.
I senatori del Collegio Estero annunciano, infine, che nella prossima finanziaria cercheranno di risolvere il problema del mancato esonero per il pensionato  residente in un Paese estero diverso da quello che eroga la sua pensione.