di Dino Nardi

Sollecitati da diversi lettori, ritorniamo a trattare lo spinoso argomento della fiscalità sulla casa in Italia e cioè dell’IMU-TASI-TARI per ribadire che, il governo italiano (Conte 2) ha deciso con la Legge di bilancio dello Stato per il 2020 di cancellare quella norma, approvata nel 2014 dall’allora governo Renzi, che, per cinque anni, ha consentito agli italiani iscritti all’AIRE e titolari di una pensione erogata dal Paese estero di residenza di godere per la loro abitazione in Italia dell’esenzione dell’IMU e di una notevole riduzione (2/3) della TASI e della TARI.
Motivo? Per evitare una condanna da parte della Corte di giustizia europea di Strasburgo a seguito della denuncia contro l’Italia presentata dalla Commissione Europea che riteneva discriminante nei confronti degli altri cittadini europei la limitazione delle agevolazioni fiscali sulla casa ai soli cittadini italiani.


Ciò premesso, a riguardo delle sopracitate agevolazioni fiscali, da quest’anno (2020) ci sarà quindi un ritorno al passato (2014), ovvero anche gli emigrati italiani iscritti all’AIRE e titolari di una pensione locale del Paese di residenza dovranno riprendere il pagamento (senza le agevolazioni previste dalla legge nazionale) di IMU, TASI e TARI come avveniva fino al 2014, magari godendo di eventuali agevolazioni laddove siano previste per gli emigrati dal Regolamento delle singole Amministrazioni locali. Da notare che queste tasse, a seguito della nuova normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2020, hanno cambiato denominazione poiché vi è stato un accorpamento dell’IMU e della TASI che diventano una tassa unica cioè la “Local tax” mentre resta inalterata la vecchia TARI (tassa sui rifiuti).
Per quanto riguarda, nello specifico, la nuova “Local tax” (che non dovrebbe comunque comportare modifiche al gettito nelle Casse dello Stato) questi sono i nuovi importi che si dovranno versare: l’aliquota di base (minima) è l’8,6 per mille ma le singole Amministrazioni comunali possono aumentarla fino al massimo del 10,6 per mille e, con una delibera comunale, possono anche ridurla o, addirittura, azzerarla; solo per il corrente anno (2020) la nuova “Local tax” potrà essere aumentata fino all’ 11,4 per mille limitatamente in quei Comuni in cui nel 2019 avevano già portato al limite massimo le aliquote di IMU e TASI.


Pertanto tutti gli interessati, a seguito di questo cambiamento, dovranno regolarsi nel pagamento di queste tasse sulla casa in base al Regolamento che ogni Comune si è dato (o dovrà ancora darsi) sulla Local tax e TARI, a questo proposito già sino al 2014 molte amministrazioni comunali prevedevano agevolazioni per l’abitazione dei loro emigrati.
Come già ricordato, in questo ritorno al passato si deve anche fare attenzione alle date di scadenza del pagamento della Local tax che restano sempre quelle tradizionali del 16 giugno per la prima rata e 16 dicembre per il saldo.
Pagamento che dovrà avvenire seguendo una di queste modalità: Bollettino postale compatibile con il modello F24; Modello F24; la piattaforma PagoPA.


Quindi è consigliabile che tutti i pensionati – iscritti all’AIRE titolari di una pensione del Paese di residenza e proprietari di una abitazione in Italia, che dovranno riprendere (oppure iniziare) il pagamento di queste tasse, si attivino al più presto, innanzitutto, nei confronti del proprio Comune per verificare cosa prevede il Regolamento che si è dato a proposito di Local tax e di TARI e, poi, per organizzarsi nel provvedere al pagamento qualora non lo si possa fare personalmente non trovandosi in Italia in prossimità di tali scadenze. 

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