In questo servizio dedichiamo un po’ di spazio all’articolo 2 della Costituzione italiana:

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

L’articolo 2 contiene le due grandi opzioni dei nostri padri costituenti: Esse sono in modo netto l’inviolabilità e la solidarietà.

Nella seconda metà del Novecento le costituzioni vivono infatti entro questa tensione: da una parte pretendono di porre limiti inviolabili alla politica e allo stesso legislatore, dall’altra pretendono di generare esse stesse la politica “buona”, quella che realizza la “società giusta” proprio attraverso l’attuazione solidale della Costituzione.

Viene qui affermato, dunque, il principio personalista, che colloca la persona umana, nella sua dimensione individuale così come in quella sociale, al vertice dei valori riconosciuti dall’ordinamento giuridico.

Nelle diverse concezioni totalitarie, infatti, la libertà dei singoli è stata sempre sacrificabile nell’interesse di entità superindividuali, che erano ritenute portatrici di valori ed interessi preminenti, come lo Stato, la nazione o la collettività.

L’articolo 2 della Costituzione, dunque, segna nel contesto storico un’autentica rivoluzione copernicana rispetto al modello totalitario: non la persona in funzione dello Stato (o della nazione, o della collettività), ma lo Stato in funzione della persona, di cui sono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili.

La Costituzione attribuisce per questo alla persona un primato sostanziale rispetto allo Stato: La garanzia dei diritti inviolabili non solo costituisce il limite invalicabile all’intervento dello Stato e dei pubblici poteri nella sfera dell’individuo, ma rappresenta anche la principale finalità della loro azione.

L’individuo è considerato parte integrante della comunità, inserito perciò in una rete di rapporti sociali, nel cui ambito si creano le condizioni per lo sviluppo della sua personalità.

Per dirla con Norberto Bobbio:

“I nostri diritti non sono altro che i doveri degli altri nei nostri confronti”.

Le “formazioni sociali” (quali sono, ad esempio, la scuola, i partiti, i sindacati, le collettività locali, le confessioni religiose, la famiglia) risultano, dunque, fondamentali per la crescita dell’individuo e questo spiega perché, sulla base del principio pluralista, ad esse vengono riconosciuti e garantiti gli stessi diritti dell’individuo.

La norma, comunque, ponendo sullo stesso piano i singoli e le formazioni sociali, presuppone anche l’idea che nessuna libertà collettiva possa prescindere dalla libertà dei singoli.

Nella parte finale dell’articolo viene affermato, invece, il principio solidarista: ogni cittadino ha il dovere di operare a vantaggio della comunità (ad esempio, rispettando l’obbligo di contribuire alle spese pubbliche, sancito dal successivo art. 53), partecipando attivamente alla vita politica, economica e sociale del Paese.

Insomma: proprio l’adempimento di questi doveri “inderogabili” trasforma l’individuo in cittadino responsabile.

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