Il 5 giugno scorso è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge 20 maggio 2016, n. 76 (pubblicata nella G.U. del 21 maggio 2016) sulle unioni civili tra persone delle stesso sesso e le convivenze di fatto.
La legge disciplina, da un lato, il legame fra due persone dello stesso sesso, denominato “unione civile” e, dall’altro, la convivenza di fatto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso.
Unioni civili
L’Unione civile costituisce una formazione sociale tra persone dello stesso sesso dalla quale deriva una variazione dello stato civile delle parti.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016 n. 144, vigente dal 29 luglio u.s., ne ha dettato una disciplina transitoria.
Da tale data è quindi possibile costituire unioni civili tra persone dello stesso sesso presso i Comuni italiani e, per i cittadini residenti all’estero, presso i Consolati d’Italia.
Il cittadino italiano iscritto all’AIRE che intende costituire all’estero un’unione civile può, quindi, rivolgersi all’Ufficio consolare italiano competente per residenza.
Contestualmente alla costituzione dell’unione civile, le due parti possono eventualmente rendere le dichiarazioni relative alla scelta del cognome comune e/o al regime patrimoniale dei beni.
Le unioni civili costituite presso l’Ufficio consolare italiano sono trascritte negli archivi dello stato civile del Comune di iscrizione AIRE.
Si ricorda che ai sensi della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, l’autorità consolare italiana può svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile in quanto non ostino le leggi e i regolamenti dello Stato di accreditamento. Pertanto non sempre è possibile procedere alla costituzione di unioni civili all’estero.
Le disposizioni contenute nel decreto transitorio prevedono anche la trascrizione in Italia degli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso – delle quali almeno una di cittadinanza italiana – costituite di fronte alle autorità estere.
La richiesta di trascrizione deve essere presentata all’Ufficio consolare italiano all’estero della circoscrizione di residenza.
Convivenze di fatto
Il cittadino italiano residente all’estero può dichiarare la “convivenza di fatto” presso l’Ufficio consolare competente per residenza.
Presso lo stesso ufficio il cittadino italiano residente all’esterno può stipulare il “contratto di convivenza” previsto dal comma 50 della legge n. 76/2016 o chiedere l’autenticazione delle sottoscrizioni in calce ai contratti stessi.
Il contratto di convivenza è regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani o risiedono in Italia; se i due contraenti hanno diversa nazionalità e risiedono in un Paese estero, la legge applicabile sarà quella di tale Paese”.
La convivenza di fatto regolata dalla legge n. 76/2016 ha una natura diversa dalle unioni civili e non modifica lo stato civile delle parti.