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Il processo di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche italiane ha portato a numerose norme di legge sulla semplificazione amministrativa. In questo processo, particolare importanza ha assunto il tema della qualità dei servizi pubblici e il ruolo centrale del cittadino, non solo nella veste di destinatario dei servizi, ma anche quale risorsa strategica per valutare la rispondenza dei servizi erogati ai bisogni reali. A questo è seguito un consistente ammodernamento informatico e telematico. Oggi tutti gli uffici consolari, sono altamente tecnologizzati. Tutti gli impiegati lavorano in rete, sia tra gli uffici del Consolato che con le strutture esterne. Possono accedere direttamente a numerose banche dati delle Pubbliche Amministrazioni italiane per la trattazione delle pratiche consolari: con i Comuni italiani, per l’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani all’Estero (Aire), per il rilascio della Carta d’identità e per la trascrizione degli atti di Stato Civile; con le Questure italiane per il rilascio del passaporto; con l’Agenzia delle Entrate per il rilascio del Codice fiscale; etc.

Purtroppo non è sempre seguito un miglioramento dell’erogazione dei servizi consolari ai cittadini residenti all’estero. Esemplare è la procedura sul rilascio del “Certificato di capacità matrimoniale” ai sensi della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980. L’ultimo caso di cui il Comites di Francoforte è venuto a conoscenza, è quello di un connazionale che desidera sposarsi in Germania con una cittadina tedesca. Egli ha dovuto penare per più di tre mesi prima di poter ricevere il certificato che, normalmente si potrebbe rilasciare a vista, qualora la richiesta avvenga di persona, oppure nel giro di pochi giorni in caso di richiesta per posta.

Il connazionale in questione è residente in Germania, nella circoscrizione consolare di Francoforte, da più di quaranta anni. Iscritto nell’Anagrafe consolare e all’Aire, è divorziato in Germania con i relativi atti trascritti in Italia e desiderava risposarsi in Germania con una cittadina tedesca. Nel mese di febbraio di quest’anno, egli chiede per E-mail all’ufficio di Stato Civile del Consolato informazioni sulla procedura e sulla documentazione da presentare per ricevere il Certificato di capacità matrimoniale richiesto dalle Autorità tedesche per potersi sposare in Germania. Pochi giorni dopo gli inviano le informazioni e i moduli di richiesta.

Dopo aver fissato la prenotazione on-line ed effettuato il bonifico bancario, a metà marzo si presenta all’Ufficio di Stato civile con i due moduli di richiesta e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 del 24.12.2000, debitamente sottoscritte da entrambi i futuri sposi e la seguente documentazione:

– Passaporto rilasciato dal Consolato di Francoforte;

– Sentenza di divorzio con relativa traduzione in italiano e dichiarazione di avvenuta trascrizione in Italia;

– Certificato di nascita con relative annotazioni del comune italiano;

– Busta preaffrancata l’indirizzo in Germania per l’invio del certificato;

– Carta d’identitá tedesca e sentenza di divorzio della fidanzata.

A seguito della presentazione dell’istanza, l’ufficio consolare rifiutava di accettare la domanda perchè nella documentazione mancava il certificato di residenza della cittadina tedesca con i dati relativi allo stato civile e per il fatto che i moduli compilati non erano nel frattempo più quelli attuali.

A nulla sono valse le rimostranze del connazionale che i moduli erano quelli inviati dal Consolato e che i dati richiesti, oltre ad essere dichiarati nell’istanza autocertificativa, erano in parte comprovati dalla carta d’identità della fidanzata. Alla fine, il connazionale non riesce a presentare la domanda, riceve due nuovi moduli di richiesta e un nuovo appuntamento per la metà di aprile. Dopo essersi adeguatamente informato sulla Convenzione di Monaco sul rilascio del Certificato di capacità matrimoniale e le disposizioni ministeriali al riguardo, ecc. il 30 marzo invia una nuova richiesta all’ufficio di Stato Civile del Consolato nella quale si richiama alla legislazione vigente, esigendo una risposta scritta e il rilascio del documento nei termini di legge. La richiesta la invia sia per E-mail che con posta raccomandata e la invia per conoscenza anche al Console Generale, all’Ambasciata, al Ministero degli Affari Esteri e al Comites di Francoforte. All’istanza allega la seguente documentazione:

– Modulo di richiesta del Certificato di capacità matrimoniale, come pubblicato nel sito del Consolato;

– Fotocopia del passaporto in corso di validità, compresa la pagina recante la foto e la firma del titolare;

– Ricevuta del bonifico bancario effettuato per l’importo di Euro 6,00;

– Busta preaffrancata con l’indirizzo del richiedente mittente.

Due giorni dopo l’ufficio di Stato Civile gli comunica che la pratica è in trattazione. Primo miracolo! Segue una copiosa corrispondenza tra Consolato e richiedente. Nonostante il Consolato fosse a conoscenza di tutti i dati dei due fidanzati necessari all’eventuale verifica d’ufficio, continuava a richiedere anche l’autocertificazione della fidanzata, benché il Consolato dovesse sapere che l’autocertificazione deve essere presentata solamente dal cittadino italiano e non dalla cittadina straniera. Di conseguenza il connazionale si rifiutava di presentarla, perché la considerava una richiesta assurda e illegittima. A metà maggio il connazionale rispondeva all’ennesima richiesta del Consolato ribadendo la legittimità e la correttezza della sua istanza, inviandola per conoscenza anche alla Procura della Repubblica di Roma. Verso la fine di maggio, prima che scadessero i termini di legge del rilascio e dopo l’ultimo tentativo del Consolato di convincere la cittadina tedesca a presentare la dichiarazione richiesta, il Consolato invia il certificato di capacità matrimoniale al connazionale. Secondo miracolo! Poiché questo non è il primo caso che il Comites, in quanto organismo di rappresentanza degli italiani all’estero nei confronti delle autorità diplomatiche-consolari, ha avuto modo di constatare.

L’Italia ha aderito alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, assieme alla Germania ed altri paesi, nell’intento di fissare norme comuni relative al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale ai loro cittadini per la celebrazione del matrimonio all’estero. L’autocertificazione consiste nella possibilità riconosciuta ai cittadini, di presentare, in sostituzione dei certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione, dichiarazioni sottoscritte dall’interessato. Le norme sull’autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, ovunque essi risiedono, sui dati verificabili o certificabili presso le Pubbliche amministrazioni in Italia e all’estero. Inoltre, dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive. A decorrere da tale data i certificati hanno validità solo nei rapporti tra privati, mentre le Amministrazioni Pubbliche non potranno più chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.

In conclusione, il connazionale aveva correttamente presentato l’istanza ai sensi delle disposizioni di legge, mentre il Consolato l’aveva scorrettamente rifiutata in base a disposizioni e procedure consolari non conformi ai dettami di legge.

Nel frattempo il connazionale si è felicemente sposato ed è tutto bene quello che finisce bene. L’unica brutto ricordo è la cattiva esperienza avuta con il Consolato.

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