Lodevole iniziativa del Console Generale a Francoforte Andrea Esteban Samà

Il cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE che intende celebrare il matrimonio in Germania deve presentare all’Ufficio di stato civile del comune tedesco (Standesamt) una serie di certificati. Tra questi anche il certificato di capacità matrimoniale (Ehe-fähigkeitszeugnis) ai sensi della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, che viene rilasciato dal Consolato italiano di competenza. Il certificato ha la validità di 6 mesi ed è esente da traduzione e legalizzazione. Qualora il cittadino italiano è residente in Italia, il certificato di capacità matrimoniale lo rilascia il Comune italiano di residenza.

Ora, premesso che:

– l’art. 1 della Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale conclusa a Monaco il 5 settembre 1980, prescrive che “Ciascuno Stato contraente si impegna a rilasciare un certificato di capacità matrimoniale conforme al modulo allegato alla presente Convenzione, qualora uno dei suoi cittadini lo richieda per la celebrazione del suo matrimonio all’estero e soddisfi le condizioni per contrarre detto matrimonio richieste dalla legge dello Stato che rilascia il certificato.” e

– le “Nuove disposizioni del Ministero degli Affari Esteri relative al rilascio del Certificato di capacità matrimoniale (Ehe-fähigkeitszeugnis)” pubblicate nel sito del Consolato Generale di Francoforte sul Meno in data 07/04/2011, stabiliscono che “Il cittadino italiano che richiede un nulla osta o il certificato di capacità matrimoniale previsto dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 può presentare un’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, nella quale dichiara che non sussistono le condizioni ostative previste dagli art. 84 e 89 del c.c., e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 relativa al nubendo straniero”.

La richiesta dovrebbe essere presentata dal solo cittadino italiano e il connazionale dovrebbe presentare soltanto la Richiesta di rilascio del certificato di capacità matrimoniale e la relativa Dichiarazione con tutti i dati necessari di entrambi i nubendi ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. L’autocertificazione ai sensi della predetta legge sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Al riguardo desidero precisare che il Ministero degli Affari Esteri con la Circolare n. 4 del 12 aprile 1999 sulla “Semplificazione della documentazione amministrativa nell’ambito delle funzioni consolari” già allora stabiliva che le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà utilizzate nei rapporti con la pubblica amministrazione dai cittadini italiani e dagli altri cittadini dell’Unione Europea, ovunque essi risiedano, devono essere accettate anche quando riguardano stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di autorità straniere.

Gli impiegati devono provvedere d’ufficio ad effettuare le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, attraverso controlli a campione ed in tutti i casi in cui vi siano ragionevoli dubbi. Qualora non sia possibile ottenere dalle autorità locali le conferme richieste, potranno richiedere agli interessati la documentazione occorrente.

Inoltre, dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere o accettare atti e certificati contenenti informazioni già in possesso di un’altra amministrazione. La richiesta e l’accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d’ufficio. Di conseguenza non è comprensibile la richiesta da parte dei Consolati italiani di ulteriori certificati sia da parte dello sposo italiano e addirittura della sposa straniera. Cosa che avviene irregolarmente tutt’ora nei siti dei Consolati italiani in Germania con giustificazioni e pretesti vari.

Questo è un vecchio tema da anni dibattuto a cui tutti i Consolati e l’Ambasciata, non si attengono.

L’ultimo caso di un paio di settimane fa è quello di un cittadino italiano che intende sposarsi con una cittadina marocchina. Il connazionale fa domanda di certificato di capacità matrimoniale al Consolato di Francoforte e malgrado presenta tutta la documentazione irregolarmente richiesta per se stesso e la futura sposa, la richiesta non gli è stata accettata perché mancava il certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato libero della nubenda.

Occasionalmente ho avuto modo di incontrare il Console Generale Samà, a cui ho segnalato il fatto e dopo aver inviato il tutto per iscritto, il Console ha tempestivamente dato disposizioni agli impiegati dell’Ufficio di stato civile di procedere all’emissione del certificato di capacità matrimoniale al connazionale. Inoltre, ha deciso di accettare le informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del nubendo italiano, quale modus operandi per il futuro e di richiedere gli eventuali certificati dei nubendi solo in casi limitati qualora non sia possibile ottenerli dalle autorità straniere.

Bisogna dare atto che in questo caso egli ha intrapreso con tempestività l’iniziativa dovuta appena è venuto a conoscenza dell’illecito, assumendo un atteggiamento leale e trasparente e adottando un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i propri collaboratori e il destinatario dell’azione amministrativa.

Purtroppo ci sono ancora molte lamentele sui servizi consolari da erogare. A partire dallo scarso numero degli appuntamenti programmati che non permettono di ricevere un appuntamento in tempi ragionevolmente brevi, alla mancanza di un Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) adibito all’attività di informazione e di comunicazione, agevolando l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’informazione sulle disposizioni normative e amministrative, e sulle strutture e sui compiti dell’amministrazione ed infine, alla scarsa efficacia ed efficienza di alcuni reparti consolari se si considera il numero degli impiegati in relazione al numero dei servizi erogati.

Per esempio, non mi sembra cosa molto produttiva che l’ufficio Carte d’identità con 5 impiegati assegnati, dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020 ha emesso 584 Carte d’identità elettroniche (C.I.E.), pari a 9,13 al giorno o a 1,83 al giorno per impiegato, quando i tempi di lavorazione in confronto alla Carta d’identità cartacea sono diminuiti. Per non parlare poi degli uffici di Stato civile, Anagrafe e Cittadinanza.

In conclusione mi auguro che queste critiche costruttive contribuiscono a migliorare i servizi consolari per la nostra collettività all’estero.

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