Particolare foto storica di Federico Padellani
Liana Novelli – Foto: PCB

Il primo voto delle donne in Italia fu quello per le elezioni amministrative, il 10 marzo 1946. Poi il 2 giugno le italiane e gli italiani furono chiamati alle urne per scegliere quale forma statale darsi, il referendum fra repubblica e monarchia, e anche per votare quelle persone, uomini e donne di diverse idee e provenienze politiche e formazione culturale, che avrebbero scritto la Costituzione. Le donne poterono votare ed essere eleggibili. 
Un anno storico il 1946 che ha un prima e un dopo: come era la situazione dei diritti civili delle donne nell’Italia dopo l’unità d’Italia? Quali furono le leggi che nel Dopoguerra contribuirono a diminuire di fatto la discriminazione e l’asimmetria di genere?

Il testo che segue di Liana Novelli, storica e presidente del Coordinamento Donne italiane di Francoforte (associazione che fa parte di Rete Donne) dà alcune risposte a queste domande. Il testo è la sintesi del suo intervento nella serata “La Voce Liberata” che si è svolto l’8 giugno scorso a Francoforte (pc).


Storia del suffragio alle donne italiane  

Nell’Italia postunitaria appaiono sempre strettamente intrecciati i limiti posti all’autonomia individuale delle donne e gli ostacoli che si frappongono al loro accesso alla sfera pubblica: Il più grave è quello dell’autorizzazione maritale, che per influsso del Codice napoleonico (1804) era stato adottato negli stati preunitari ad eccezione del Lombardo Veneto, dove vigeva il Codice austriaco del 1811. Con autorizzazione maritale si intende che una donna non poteva fare alcune cose senza l’autorizzazione scritta del marito: firmare i contratti, amministrare i beni propri tranne la dote, agire in giudizio, accettare o rifiutare un’eredità, svolgere alcune professioni e aprire un’attività commerciale. Era un dispositivo di controllo, non di tutela, che ha il suo fondamento nel presupposto giuridico del marito, capo della famiglia.

Dopo l’Unità d’Italia (1861), Il Regno d’Italia scelse di uniformare il nuovo ordinamento civile al modello del Regno di Sardegna, che divenne la base della legislazione nazionale. Il progetto del Codice Civile elaborato da Pisanelli nel 1863 rifletteva una concezione della società fondata sulla separazione tra sfera pubblica e sfera privata: agli uomini era attribuito il ruolo pubblico, politico e giuridico; alle donne quello domestico e familiare. Questa distinzione segnò il limite strutturale all’uguaglianza tra i sessi nell’Italia liberale.

Va detto che in questo periodo storico non tutti gli uomini hanno diritto di voto, il suffragio non è universale ma limitato a coloro che ne sono possessori per censo, che pagano cioè una cifra annuale di tasse prestabilita, e che hanno conseguito un certo livello di istruzione: devono saper leggere e scrivere, nonché essere esenti da carichi penali.

Penalizzate dalla nuova nazionalità sono le donne lombarde, venete e toscane, che fino all’Unità avevano il voto amministrativo e potevano disporre dei propri beni e redditi senza aver bisogno dell’autorizzazione maritale. Già nel 1861 le donne lombarde inoltrano una petizione per chiedere i diritti, di cui sono state private, mentre ne fruivano sotto l’Austria.

Da allora fino alla fine del 1800 e nei primi decenni del 1900 si susseguono richieste al Parlamento per estendere alle donne il diritto di voto. Ricordiamo che il suffragio universale per gli uomini si ebbe solo nel 1912.

Si contano numerose proposte di legge di comitati pro Suffragio femminile, che nel frattempo si sono costituiti in molte città della penisola (tra queste Milano, Roma, Mantova, Caltanissetta, Imola, Palermo, Venezia, Cagliari, Ancona, Firenze, Brescia, Napoli e Torino).

Tra tutti ricordiamo i disegni di legge presentati dall’onorevole Morelli e dall’on. Mirabelli, la petizione della nota emancipazionista Anna Maria Mozzoni, le lettere del Comitato pro voto di Torino, del Comitato lombardo al presidente del Consiglio Luzzatti e dell’Unione Femminile Nazionale all’onorevole. Salandra. 
Ricordiamo allora qualche nome delle attiviste per il suffragio femminile e di sostenitori uomini, oltre ai citati Anna Maria, Mozzoni, la voce principale del suffragismo italiani, e al liberale progressista Luigi Luzzatti: 
Maria Montessori, non solo un’importante pedagogista, la scrittrice Rina Faccio (Sibilla Aleramo), Linda Malnati, insegnante sindacalista, Ersilia Majno, fondatrice dell’Unione Femminile Nazionale (Milano), attivissima su diritti civili e tutela delle donne lavoratrici, Teresa Labriola,  giurista, docente universitaria, Carolina Invenizio, scrittrice, Linda Malnati, insegnante, sindacalista, Gualberta Alaide Beccari, direttrice del periodico La Donna, voce fondamentale del femminismo ottocentesco, Angelica Balabanoff, socialista impegnata nei diritti delle lavoratrici, Maria Goia, romagnola, socialista, promotrice di comitati locali per il voto. 

Tra gli uomini:  Salvatore Morelli, il primo parlamentare italiano a presentare proposte di legge per il voto alle donne (1867–1875); Filippo Turati, leader socialista, Giovanni Bovio, filosofo, Enrico Ferri, criminologo, Gaetano Salvemini, storico e politico, favorevole al suffragio femminile come questione di giustizia democratica e lo scrittore Giovanni Cena.

Questi nomi di donne e uomini mostrano che non si trattò un movimento elitario ma fu diffuso e plurale, politicamente trasversale. 

Tutte queste iniziative si concludono in un niente di fatto, spesso non arrivano nemmeno alla discussione alla Camera o al Senato, perché vengono insabbiate o rinviate a causa del fine legislatura o per cambiamenti all’interno del Consiglio dei ministri.

1919 Legge Sacchi. L’unico provvedimento realmente favorevole alle cittadine italiane, prima del suffragio, perché mise fine alla subordinazione legale della moglie al marito, fu approvato nel 1919 con la cosiddetta legge Sacchi. Abolì definitivamente l’autorizzazione maritale, ponendo fine alla condizione di minorità civile delle donne sposate. Da quel momento le donne poterono amministrare liberamente i propri redditi e i beni acquistati con il loro lavoro, stipulare contratti e comparire in giudizio senza il consenso del marito. Si trattò di un passo decisivo verso il riconoscimento della loro capacità giuridica piena, anche se non comportò ancora l’accesso ai diritti politici.

Il movimento suffragista italiano fu politicamente trasversale e composto da figure molto diverse tra loro, ma rimase un fenomeno minoritario. Occorre infatti riconoscere che, all’inizio del Novecento, la questione del voto non riuscì a coinvolgere la maggioranza delle donne italiane. Al di fuori dei comitati cittadini — espressione di un ceto istruito e prevalentemente borghese — il mondo femminile appariva profondamente diviso. Le donne contadine e operaie tendevano a prendere le distanze dalla rivendicazione del suffragio, ritenendolo una battaglia utile soprattutto alle donne borghesi, interessate a migliorare la propria posizione economica o professionale. Per le lavoratrici, impegnate in condizioni di vita e di lavoro spesso durissime, il voto sembrava una conquista lontana e poco rilevante rispetto alle priorità quotidiane: salario, orario, tutela della maternità, accesso all’istruzione. 

Questa presunta distanza delle donne dal tema del suffragio fu strumentalizzata da Mussolini nel 1925, quando il regime introdusse il voto amministrativo femminile. Il duce presentò la misura come una concessione “naturale” e non richiesta, sostenendo che le italiane non avessero mai manifestato una reale pressione per ottenere diritti politici. 
Si trattava tuttavia di una “legge beffa”: infatti il voto amministrativo fu concesso solo formalmente, poiché già l’anno successivo la riforma podestarile del 1926 svuotò la norma di significato. La riforma podestarile infatti abolì le elezioni comunali e provinciali, sostituendo sindaci e consigli con podestà nominati dal governo. Il voto amministrativo delle donne non poté mai essere esercitato.

Parte seconda

Il regime fascista. La situazione cambiò proprio in seguito alle politiche del regime fascista, che impose alle donne un modello rigidamente materno e domestico, considerandole soprattutto come future madri al servizio della “campagna demografica lanciata da Mussolini nel 1927 con il celebre discorso dell’Ascensione. Le misure adottate furono numerose e spesso penalizzanti: nelle scuole secondarie le ragazze erano costrette a pagare tasse scolastiche raddoppiate, scoraggiando molte famiglie dall’investire nella loro istruzione; negli impieghi pubblici fu introdotto un tetto massimo del 10% per il personale femminile; il divario salariale tra uomini e donne continuò ad ampliarsi, senza che il regime intervenisse a limitarlo. 

Queste politiche contribuirono a rendere più evidente la condizione di discriminazione femminile e, paradossalmente, alimentarono una nuova consapevolezza della necessità di diritti politici e civili. La conseguente minore autonomia e maggiore dipendenza dagli uomini della famiglia causò l’antifascismo di molte donne e le preparò ad un più che massiccio ingresso nella Resistenza a partire dall’8 settembre del 1943. 

La prima mobilitazione delle donne dopo l’8 settembre. La prima forma di mobilitazione alla quale partecipò un numero vastissimo di donne italiane, subito dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, fu l’aiuto ai soldati dell’esercito allo sbando. Migliaia di donne si attivarono per procurare loro abiti civilinasconderli nelle case o nelle campagne e aiutarli a sfuggire ai rastrellamenti dei nazisti, evitando così la deportazione in Germania. Si trattò di un’azione spontanea, diffusa e rischiosa, che segnò l’ingresso delle donne nella resistenza civile, ben prima che molte di loro entrassero nelle formazioni partigiane. A questa seguì l’adesione e l’impegno nella Resistenza che, senza il protagonismo femminile, non sarebbe stata possibile.

L’adesione delle donne alla Resistenza. Qui bisogna una premessa: in guerra si calcolano per ogni combattente sette persone impegnate nella sussistenza, che si occupano di vitto, alloggio, cure mediche e infermieristiche, trasporto d’armi ed esplosivi, collegamenti, portaordini, stampa e propaganda, diffusione di notizie. In guerra il rapporto “combattente /addetto alla sussistenza e al collegamento” è di uno a sette. Il comandane partigiano Arrigo Boldrini calcola che nella guerra partigiana siano state necessarie da dodici a quindici persone per assicurare la sussistenza di un combattente. Secondo questa stima il numero degli addetti alla sussistenza arriverebbe ad almeno due milioni.

Perché la sussistenza fosse esclusivamente in mano alle donne è facilmente spiegabile.

Mentre gli uomini erano obbligati alla scelta fondamentale della parte a cui schierarsi – repubblica di Salò, lotta partigiana, renitenza – nell’Italia occupata solo le donne potevano muoversi in pubblico ed assicurare i collegamenti con gli alleati, comunicare a questi le postazioni e i movimenti dei partigiani, per rendere possibili i lanci di armi e munizioni. Le donne non erano obbligate a scegliere come schierarsi, il loro fu un atto volontario.

Secondo le stime ufficiali, la partecipazione femminile alla Resistenza assunse proporzioni straordinarie: circa 70.000 donne militarono nei Gruppi di Difesa della Donna35.000 furono riconosciute come partigiane combattenti4.600 vennero arrestate, torturate o condannate2.750 furono deportate, e 623 morirono in combattimento o per rappresaglie. Accanto a loro operarono 512 donne con funzioni di comando o di commissarie politiche, mentre 16ricevettero la Medaglia d’oro al valor militare e 17 la Medaglia d’argento. Si tratta di cifre che restituiscono la dimensione reale di un protagonismo femminile spesso rimosso dalla memoria pubblica, ma decisivo per la lotta di liberazione e per la conquista dei diritti politici nel Dopoguerra.

Il numero complessivo dei combattenti riconosciuti ufficialmente – 232.841 – conferma che la Resistenza è stata a lungo raccontata come un movimento prevalentemente maschile. Questa quadro, però, deriva anche dai criteri con cui furono attribuiti i riconoscimenti ufficiali nel dopoguerra: venivano infatti considerate solo le azioni di guerra armata o una prigionia di almeno tre mesi, escludendo di fatto la maggior parte delle attività svolte dalle donne. Le partigiane avrebbero potuto ottenere il riconoscimento delle loro azioni non combattenti solo presentando una domanda formale, ma la grande maggioranza non lo fece, se non in casi di necessità – ad esempio per ottenere una pensione di invalidità. Questa asimmetria nei criteri di valutazione contribuì a cancellare per decenni la portata reale del contributo femminile alla lotta di liberazione.
Un caso emblematico fu Joyce Lussu, partigiana e intellettuale, che rivendicò apertamente il proprio ruolo di combattente chiedendo la Medaglia al Valor Militare. La sua richiesta era un atto politico perché in evidenza quanto fosse difficile per le donne ottenere un riconoscimento ufficiale: voleva dimostrare che le donne avevano partecipato alla lotta armata con la stessa determinazione e lo stesso rischio degli uomini, e che il loro contributo non poteva essere minimizzato, marginalizzato o messo a tacere. 

Dopo questa ampia digressione sulla partecipazione delle donne alla Resistenza (per approfondimenti di vada a https://www.youtube.com/watch?v=EsafeLjSU2k n.d.r.), torniamo al suffragio femminile.
Alla fine del 1944 però l ’UDI, Unione Donne Italiane a impegnarsi per l’estensione del voto alle donne. L’UDI era infatti consapevole che il riconoscimento dei diritti politici femminili avrebbe garantito continuità e legittimità ai Gruppi di Difesa della Donna, la più vasta organizzazione femminile della Resistenza, di cui conosceva bene la forza numerica e la capacità di mobilitazione. Senza il suffragio, quei gruppi rischiavano di essere sciolti o marginalizzati nel Dopoguerra, mentre il voto avrebbe permesso alle donne di trasformare la partecipazione resistenziale in una presenza politica stabile.

Il “decreto Bonomi” 1945. Al governo Bonomi fu presentato un promemoria che sottolineava l’inevitabilità dell’estensione del voto alle donne, alla luce del loro ruolo nella Resistenza e della nuova configurazione democratica del Paese. Pochi giorni dopo, il 25 ottobre 1944, nacque il Comitato Pro Voto, che riuniva rappresentanti dell’UDI, del Comitato femminile della Democrazia Cristiana, del Partito Repubblicano, e dei Centri femminili dei partiti Comunista,Socialistad’AzioneLiberale e della Sinistra Cristiana.
Non si rese necessario un vero dibattito politico: il suffragio femminile fu accolto come una decisione quasi ovvia, un passaggio necessario nella transizione democratica. Nel febbraio del 1945 fu votato il decreto che poté entrare in vigore solo tredici mesi dopo, dato che si dovette aggiungere espressamente l’eleggibilità delle donne, omessa nel decreto…

Resta aperta la domanda se il suffragio universal alle donne fu concesso come riconoscimento dell’impegno femminile nella guerra e nella Resistenza, oppure come affermazione di un diritto di cittadinanza universale, dovuto alle donne al pari degli uomini. La storiografia continua a interrogarsi su questo punto. 

E così arriviamo a marzo e aprile del 1946, quando si svolsero le prime votazioni amministrative nei comuni italiani. Il voto del 2 giugno, di cui oggi celebriamo l’ottantesimo, fu per il referendum “repubblica o monarchia” e per eleggere i membri dell’Assemblea costituente. Ne furono eletti 551, tra cui 21 donne: nove democristiane, nove comuniste, due socialiste e una del Fronte dell’Uomo Qualunque. Non tutte avevano partecipato direttamente alla Resistenza, ma molte vi avevano avuto un ruolo attivo, politico o organizzativo. La redazione materiale della Costituzione non fu opera dell’intera Assemblea, bensì della Commissione dei 75. In questa Commissione sedevano cinque donne – Nilde Iotti, Teresa Mattei, Lina Merlin, Maria Federici e Angela Gotelli – che contribuirono in modo decisivo alla formulazione degli articoli sulla parità tra uomini e donne, sui diritti sociali, sulla famiglia e sulla tutela del lavoro femminile. È soprattutto grazie alla loro presenza che la nuova Carta repubblicana accolse il principio dell’uguaglianza sostanziale e della piena cittadinanza femminile.

In particolare, per le donne italiane fu fondamentale il primo comma dell’art.3 che recita “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Con la seconda frase dell’art. 3, la Costituzione — entrata in vigore nel 1948 — affida alla Repubblica il compito di rimuovere tutti gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. Questo principio imponeva al nuovo Stato democratico di intervenire sulle norme ancora vigenti del Codice Rocco del 1931, che contenevano numerose disposizioni discriminatorie nei confronti delle donne, e di ripristinare una concezione sostanziale della giustizia, cancellata dal regime fascista. 

A partire dall’entrata in vigore della Costituzione, la Repubblica iniziò un lungo processo di revisione delle norme discriminatorie ereditate dal Codice Rocco del 1931. Le prime riforme riguardarono la tutela della maternità, con la legge del 1950 che regolamentò l’astensione obbligatoria dal lavoro. Nel 1958, con la legge Merlin, furono abolite le case chiuse, ponendo fine alla regolamentazione statale della prostituzione che le relegava a una condizione di discriminazione sociale. Nel 1963 vennero introdotte due norme decisive: il divieto di licenziamento per matrimonio e la legge n. 66, che aprì alle donne tutte le carriere e gli impieghi pubblici, compresa la magistratura. Gli anni Settanta segnarono una svolta: nel 1970 furono approvati la legge sul divorzio (poi confermata dal referendum) e l’istituzione degli asili nido; nel 1975 il nuovo diritto di famiglia sancì la piena parità giuridica tra i coniugi e vennero istituiti i consultori familiari; nel 1977 fu riconosciuta la parità di accesso al lavoro, alla retribuzione e alla carriera. Nel 1978la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza (anch’essa confermata da referendum) riconobbe alle donne il diritto fondamentale all’autodeterminazione. Nel 1981 furono abrogate la causa d’onore e il matrimonio riparatore, che fino ad allora estingueva i reati di violenza sessuale. Nel 1984 venne istituita la Commissione nazionale per la realizzazione delle pari opportunità, mentre nel 1996 una riforma cruciale ricollocò la violenza sessuale tra i reati contro la persona — e non più contro la morale pubblica — riconoscendo finalmente le donne come persone titolari di diritti, e non come oggetti di tutela morale.

E tuttavia, nonostante il lungo cammino compiuto dalla Repubblica, la piena uguaglianza resta un traguardo da realizzare: lo mostra il dibattito ancora aperto sulla definizione della violenza sessuale, dove la legge italiana continua a fondarsi sul dissenso, mentre l’Unione Europea indica chiaramente la via dell’assenso esplicito, riconoscendo che solo un “sì” libero e consapevole tutela davvero la dignità e l’autodeterminazione delle donne.

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