Passano gli anni, passano le mongolfiere, che hanno già trasportato in volo non poche falsità – alla Farnesina si parla ancor oggi di denunce “importanti” per diffamazione da parte di dipendenti MAECI – e alla data odierna ci vediamo nuovamente costretti a dare lettura di pure menzogne.

Nel mezzo di un contesto di tensioni e polemiche, emerge una situazione che getta ombre sulla reputazione del personale a contratto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). L’associazione FLP Affari Esteri ha sollevato delle accuse che collegano il traffico internazionale di visti per stranieri a un potenziale buco nella sicurezza nazionale. Tuttavia, tali affermazioni sono state smentite in modo deciso.

Le accuse e la loro contestazione

FLP Affari Esteri ha lanciato accuse gravi nei confronti del personale a contratto di cittadinanza straniera impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari italiane all’estero. Tali accuse sembrano ignorare una legge chiave dello Stato italiano, l’articolo 155 del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, che regola l’Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri. Questo articolo stabilisce chiaramente i termini e le condizioni per l’assunzione di personale a contratto di cittadinanza straniera all’interno del MAECI.

Ancora più importante, FLP Affari Esteri sembra ignorare norme operative fondamentali del Ministero degli Affari Esteri. Queste norme impediscono espressamente al personale a contratto assunto localmente dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli Uffici consolari italiani all’estero di prendere decisioni in determinate materie consolari, tra cui il rilascio dei visti. Queste disposizioni mirano a garantire che solo il personale adeguatamente qualificato prenda decisioni in questioni sensibili come i visti, garantendo la sicurezza e l’integrità dei processi di concessione dei visti.

La legge e le norme operative

Le leggi italiane in materia di affari esteri sono chiare e rigorose per garantire la sicurezza e l’efficacia delle attività diplomatiche e consolari all’estero. Una di queste leggi è il Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, noto come il Codice Consolare. Questo decreto stabilisce le norme fondamentali per le attività consolari italiane all’estero, inclusa la gestione dei visti.

Inoltre, la Circolare MAECI n. 1 del 31.07.2014 fornisce linee guida dettagliate sul rilascio dei visti, stabilendo chiaramente i requisiti e le procedure da seguire. Queste norme operative sono fondamentali per garantire che tutti i processi relativi ai visti siano gestiti in modo trasparente e in linea con la legge.

Il personale a contratto e le criticità contrattuali

Le accuse rivolte dal FLP Affari Esteri sembrano ignorare l’esistenza di migliaia di „digitatori“ o assistenti amministrativi temporanei impiegati presso le sedi diplomatiche e consolari italiane all’estero. Questi dipendenti lavorano con contratti interinali e ricevono retribuzioni spesso molto basse. Tuttavia, nonostante le difficoltà contrattuali e retributive, questi lavoratori svolgono il loro lavoro con dedizione e impegno.

Le affermazioni di FLP Affari Esteri riguardo al personale a contratto del MAECI sembrano essere infondate e in contrasto con le leggi e le norme operative italiane in materia di affari esteri. È importante riconoscere il ruolo cruciale che il personale a contratto svolge nelle sedi diplomatiche e consolari italiane all’estero e affrontare le questioni contrattuali in modo appropriato e costruttivo. La CONFSAL UNSA ha annunciato misure per tutelare la reputazione del personale a contratto del MAECI e garantire una giusta rappresentazione della loro dedizione e professionalità.

(Fonte Confsal Unsa)