Razzi ha presentato il suo testo dopo che nei giorni scorsi ne aveva presentato uno anche la collega del Pd Maria Spilabotte, sottoscritto, però, pure da altri senatori dell’opposizione come due “grillini” e la collega di partito (Forza Italia) Alessandra Mussolini che di Razzi è vicina di banco (foto). Pare che Razzi, nell’esprimere la sua solidarietà alla Mussolini per i guai giudiziari del marito – indagato per un giro di prostituzione minorile – abbia chiesto alla collega, invece che firmare la proposta regola-prostituzione bipartisan del Pd, di sottoscrivere la sua.
Il Parlamento è costretto a legiferare sulla materia non perché improvvisamente l’Italia si sia liberata dalle bigotte avversioni della chiesa o delle femministe, ma perché la Cassazione, lo scorso luglio (ordinanza n. 18030) ha disposto che per il Fisco è legittimo qualificare l’attività di prostituzione come fonte di reddito da cui si deduce una adeguata capacità contributiva da ritenere legale. Gli Ermellini ritengono così legittimi gli accertamenti, in materia di Irpef i cui ricorsi sono giunti alla loro attenzione (vicende tipo quelle di Efe Bal e altre colleghe).
“Il reddito derivante dall’esercizio della prostituzione – si legge nell’ordinanza della Corte – in base al generale principio della tassabilità dei redditi per il fatto stesso della loro sussistenza, è soggetto a imposizione diretta”, quindi chi si prostituisce deve pagare Irpef, Iva e Inps. In Germania, dove la prostituzione è normata, il volume d’affari del settore è di 14 miliardi di euro, in Italia è di almeno 10, con un gettito fiscale potenziale per l’erario di tre-quattro miliardi. Le varie proposte di legge (ve n’è anche una della senatrice forzista Maria Casellati) verranno ora sicuramente accorpate in un testo unico perché simili fra loro. Una differenza sostanziale fra quella della Spilabotte e quella di Razzi è che per la prima le prostitute si devono iscrivere alla camera di commercio mentre Razzi – che proviene da un Paese, la Svizzera, dove pure l’attività è regolamentata da tempo come in mezza Europa e Usa – pensa che le sex-worker siano delle professioniste soggette a iscrizione ad albo tenuto dalle questure che possono fare anche pubblicità ma in orari e luoghi lontani dalla possibile visione dei minori. Il disegno di legge Razzi disciplina persino il caso di rottura del preservativo durante la prestazione che deve essere denunciato “alle autorità sanitarie competenti, entro il primo giorno feriale successivo all’evento e pure con indicazione delle generalità del cliente".
“Dopo oltre 50 anni dall’entrata in vigore della legge Merlin – spiega il senatore famoso per via delle parodie di Maurizio Crozza – è arrivato il momento d’introdurre anche nell’ordinamento italiano, come nella gran parte dell’Ue, una norma che elimini lo sfruttamento della prostituzione e la riduzione in schiavitù di donne, uomini e minori da parte di organizzazioni criminali internazionali e tuteli la salute pubblica di tutti i cittadini. Infatti, non essendoci controlli sanitari obbligatori, coloro che svolgono l’attività di prostituzione, possono essere portatrici o portatori di malattie sessualmente trasmissibili sia ai clienti sia, di conseguenza, ad altri partner sessuali occasionali o stabili, come coniugi o fidanzati, quasi sempre inconsapevoli del fatto che i propri partner frequentino tali soggetti, magari pretendendo prestazioni sessuali senza l’uso del profilattico, disposti per questo anche a pagare di più”. Per Razzi il sex-worker sarebbe da qualificare come "operatore di assistenza sessuale" (Oas). Prevale il maschile proprio perché l’attività è esercitata anche dagli uomini e dai transessuali.
Con la proposta Razzi si andrebbe a “eliminare l’adescamento in strada, ovvero in luogo pubblico, dei clienti, evitando ai cittadini di dover assistere e far assistere a propri familiari minorenni sgradevoli visioni notturne e diurne di prostitute vestite in maniera minima e volgare per adescare più facilmente la clientela che, se in automobile, crea anche pericolo al regolare scorrimento del traffico”. 
Questo il Disegno di legge intergale: “Art. 1 – La presente legge disciplina l’attività remunerata di operatore di assistenza sessuale (Oas). Art. 2 – L’attività di Oas può essere esercitata da soggetti maggiorenni con soggetti maggiorenni consenzienti all’interno di una privata dimora, in assenza di persone minori conviventi, in appositi studi professionali o in locali pubblici destinati a tale scopo esclusivo. I luoghi di esercizio dell’attività devono essere muniti di un certificato igienico-sanitario dei locali rilasciato dalla competente Asl, apposto in modo tale da essere visibile ai clienti e alle autorità preposte ai controlli. L’esercizio dell’attività di Oas può essere svolto nella forma di ditta individuale o di società di persone o di società cooperativa, i cui soci devono essere in possesso dei permessi per l’esercizio della medesima attività, rilasciati dalle autorità competenti. L’esercizio dell’attività di Oas è vietato in luogo pubblico. Chiunque in luogo pubblico esercita l’attività di Oas è punito con la reclusione fino a tre anni.
Chiunque ricorre in luogo pubblico a prestazioni di natura sessuale con soggetti esercenti l’attività di Oas è punito con la multa da mille a tremila euro. Art. 3 – È istituito il registro professionale degli Oas, da tenere presso ogni questura. Ad esso possono iscriversi i cittadini maggiorenni, italiani o stranieri, in possesso di apposita certificazione sanitaria rilasciata dai competenti servizi delle Asl che ne attesti la sana costituzione fisica. La certificazione di cui al comma 1 è valida per tre mesi; essa deve essere esibita, da parte dei soggetti esercenti l’attività di Oas, su richiesta dei clienti o delle autorità. 3 – Il questore può vietare l’esercizio dell’attività di Oas per comprovati motivi sanitari, di sicurezza o di ordine pubblico, mediante la sospensione o la radiazione dal registro di cui al comma 1.
Chi, in seguito alla sospensione o alla radiazione dal registro, continua ad esercitare l’attività di Oas, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a tremila euro. Nei registri di cui al comma 1, in un’apposita sezione, sono tenuti a iscriversi i soggetti con permesso di lavoro inerente l’attività di Oas, rilasciato da un Paese membro dell’Ue o dalla Svizzera, qualora esercitino l’attività in Italia per un periodo determinato.
Art. 4 – I proventi dell’attività di Oas sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto (Iva). Nel caso in cui l’attività è esercitata in forma individuale, sono obbligatorie l’apertura di un’apposita partita Iva, l’iscrizione al regime pensionistico autonomo obbligatorio presso l’Inps e l’iscrizione presso l’Inail. Le malattie professionali inerenti l’attività di Oas, riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, sono coperte mediante l’assicurazione Inail. Nell’esercizio dell’attività di Oas è obbligatorio l’uso del profilattico per qualsiasi tipo di prestazione.
L’eventuale danneggiamento del profilattico durante una prestazione deve essere denunciata, da parte del soggetto esercente l’attività di Oas, alle autorità sanitarie competenti, entro il primo giorno feriale successivo all’evento, con indicazione delle generalità del cliente. Art. 5 – L’attività di Oas può essere pubblicizzata sulla stampa quotidiana e periodica non destinata espressamente a minori; la pubblicità dell’attività di Oas mediante spot televisivi o radiofonici è consentita tra le ore 23 e le ore 6. È vietata la pubblicità dell’attività di Oas mediante manifesti stradali.
La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la reclusione fino a tre anni e con una sanzione pecuniaria fino a tremila euro. Art. 6 – Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Art. 7 – La legge 20 febbraio 1958, n. 75 (‘Merlin’, ndr) e successive modificazioni, è abrogata”.