Foto di Daniele Messina

Stando a quanto riporta il quotidiano Mitteldeutsche Zeitung, sei infermieri di un servizio di assistenza sanitaria per anziani (in ted. Pflegedienst), sono stati licenziati per essersi rifiutati di vaccinarsi contro il codiv-19.

Il fatto è accaduto a Dessau, la città nota, tra l’altro, per la sede del Bauhaus, lo stile architettonico che ha trasformato la semplicità in estetica. Pare che i sei dipendenti abbiano già fatto ricorso al tribunale di lavoro per confutare le disdette e che, dunque, sarà presto l’Arbeitsgericht della città in Sassonia-Anhalt a decidere se i dipendenti debbano essere di nuovo assunti. Oltre al caso concreto, è ovvio che, questa vicenda, rischia di mettere in apprensione tutti coloro che – per un motivo o l’altro – temono di dover decidere se vaccinarsi o meno, magari perché il datore di lavoro ha già annunciato di voler fare vaccinare i propri dipendenti. Bisogna preoccuparsi?

La domanda, in realtà, che bisogna porre è la seguente: può il datore di lavoro obbligare un dipendente a vaccinarsi?

Attualmente una legge che obbliga una parte della popolazione a vaccinarsi contro il covid-19 non è in vigore e – almeno per ora – non è prevista. Dunque, in linea generale, non esiste neanche un obbligo di vaccinazione per i dipendenti. Giusto per fare un esempio concreto: un tale obbligo di vaccinazione è previsto, attualmente, solo per alcuni gruppi di dipendenti contro il morbillo (in ted. Masernimpfpflicht), una malattia altamente infettiva che provoca principalmente un’eruzione cutanea simile a quelle della rosolia o della scarlattina. La legge, entrò in vigore il primo marzo del 2020 ed è stata confermata dalla Corte costituzionale federale in una procedura d’urgenza con ordinanza dell’11 maggio 2020. Questa legge prevede che, i dipendenti in strutture sanitarie (come ospedali e studi medici), in scuole materne, asili nido e centri doposcuola, debbano essere vaccinati contro il morbillo. Chi, dunque, non si fa vaccinare contro il morbillo, non è più autorizzato a lavorare nelle strutture ed aziende interessate. Tale divieto di attività può giustificare, dunque, un licenziamento se il dipendente rifiuta categoricamente il vaccino (in ted. personenbedingte Kündigung).

Per un obbligo di vaccinazione per quanto concerne il corona-virus, servirebbe, dunque, una legge: nel mio articolo pubblicato a giugno 2020 nel Corriere d’Italia, intitolato “Il vaccino anti-Covid-19: libertà versus senso di giustizia” (https://www.corriereditalia.de/sociale/il-vaccino-anti-covid-19-liberta-versus-senso-di-giustizia), ho già trattato l’argomento, giungendo alla conclusione, che un obbligo trasversale per tutta la popolazione sarebbe anticostituzionale. Un obbligo puntuale, ad esempio per alcuni dipendenti dell’amministrazione e lavoratori nell’ambito della sanità, invece, potrebbe essere conforme alla Costituzione tedesca (Grundgesetz).

Non esiste, inoltre, alcun obbligo di vaccinazione contrattuale: il diritto di direzione da parte del datore di lavoro (in ted. Weisungs- und Direktionsrecht) – in linea generale – non è sufficiente per imporre la vaccinazione ai propri dipendenti

Diverso, invece, è il discorso per quanto riguarda i dipendenti in istituti e aziende di sanità: ogni ospedale, ogni ospizio, ogni studio medico è tenuto a garantire che a prendersi cura dei propri pazienti vi sia un personale in salute e fuori da ogni pericolo. Dunque, è ovvio che – proprio quando i pazienti sono anziani – il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di farsi vaccinare. Qual è, dunque, il problema? Il problema sta nel fatto che non può obbligarli. O meglio: può “solo” licenziarli se per i dipendenti, all’interno dell’istituto, dell’ospedale, dello studio medico o dell’azienda, non vi è un’occupazione alternativa. Se un infermiere che rifiuta il vaccino può svolgere altri lavori all’interno della struttura (ad esempio in un altro reparto dell’ospedale), il licenziamento è illegittimo. Nel caso in questione bisogna, dunque, valutare, se i sei infermieri licenziati potranno svolgere altri tipi di lavoro nella struttura, senza entrare in contatto con persone anziane. Se questo risultasse impossibile, il licenziamento sarebbe equo e, dunque, legittimo – altrimenti no, con la conseguenza che l’azienda sarebbe obbligata a riassumerli (e risarcirli).

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