La signora P.D.R. di Amburgo ha, in Italia, una sorella (classe 1963) che è occupata, a tempo indeterminato, dal febbraio 1979. La lettrice ci chiede quando sua sorella potrà avere il pensionamento senza penalizzazioni.

Intanto, sino a norma diversa, restano operativi i 42 anni contributivi. A conti fatti, se la legge non sarà modificata, la sorella della lettrice potrà chiedere all’INPS la pensione solo al compimento degli effettivi anni di servizio.

Il signor P.G. di Germersheim ha, in Patria, un fratello (classe 1970) che è lavoratore dipendente dal gennaio 1997. Il lettore ci chiede se il congiunto potrà andare in pensione dal 2022.

La pensione, in via di maturazione, sarà di vecchiaia e, salvo modifiche normative, non potrà essere liquidata prima del 2039.

Il signor G.L. di Kassel ha, in Patria, un fratello (classe 1964). Pubblico dipendente dal gennaio 1996. Ci ha fatto avere copia dell’estratto previdenziale e chiede se sia possibile il pensionamento dal 2021.

Purtroppo, il trattamento previdenziale, salvo modifiche normative, non potrà essere liquidato prima del 2029. Senza penalizzazioni.

La signora D.L.S. di Tübingen ha saputo che, per sua cognata (classe1964), che vive a Palermo, è prevista la possibilità di chiedere la pensione contributiva essendo pubblica dipendente di ruolo.

Al momento, è sempre valido il disposto di cui alla Legge 214/2011. Ma, da quanto abbiamo potuto esaminare, il diritto dovrebbe scattare non prima del 2029. Cioè al compimento dei 65 anni d’età.

Il signor L.F. di Riedenburg, che segue questa rubrica da una ventina d’anni, ci chiede se sia vantaggioso acquistare in Italia titoli immobiliari a interesse variabile.

Investire i propri risparmi nel settore immobiliare in Italia potrebbe riservare “spiacevoli” sorprese. Prenderemo migliori informazioni e forniremo al Lettore un parere privato.

La signora O.A.W. di Owen ha, in Patria, una sorella (classe 1970) che è stata licenziata per la chiusura definitiva dell’ufficio dove lavorava. Dopo tre mesi dall’evento, la stessa ha presentato all’INPS domanda per il sussidio di disoccupazione. La richiesta è stata respinta per scadenza dei termini. La Lettrice ci chiede consiglio.

Non vediamo, per il momento, soluzioni. Infatti, la domanda per il sussidio di disoccupazione deve essere presentata all’INPS entro il termine di sessanta giorni dall’evento.

Il signor R.O. di Greven ha, in Patria, un fratello (classe 1967) occupato come dipendente dal gennaio 1987 che vorrebbe riscattare gli anni di disoccupazione tra il 1985 e il 1986. La domanda sarebbe confortata dalla Legge 4/2019.

La normativa in questione non può essere applicata nel caso del lettore. Anche perché è espressamente prevista dalla mancanza contributiva durante il periodo lavorativo. Cosa che non sarebbe nel caso prospettato.

Il signor A.F. di Brenz ha, in Italia, un fratello (classe 1955) occupato nel settore privato dal gennaio 1978. Il lettore ci chiede se suo fratello potrà avere la pensione ordinaria con decorrenza aprile 2020.

Purtroppo, no. La pensione ordinaria andrà a maturare nel febbraio del 2021. Verrà applicato il parametro contributivo.

Il signor M.A. di Essen, che già si era servito di questa Rubrica, è proprietario di un appartamento nei pressi di Messina affittato (contratto 4 anni). Dallo scorso giugno, l’inquilino ha sospeso i bonifici bancari correlati al canone d’affitto ed alle spese d’amministrazione ordinaria (Euro 450 mensili in totale)). Dato che non ci sono stati riscontri ai numerosi solleciti, inviati per comunicazione raccomandata, ci chiede come si possa comportare.

Non resta che consultare un avvocato e procedere nella pratica di sfratto per morosità. Queste pratiche, purtroppo, hanno un costo e non sono rapide.

Il signor N.L. di Ebhausen, che segue questa Rubrica, dal 1994, ci chiede se sia possibile “attivarci” per una sua questione di confine agricolo in provincia di Bari.

Intanto, lo ringraziamo per la costanza che dura da ventisei anni. Ciò premesso, lo scopo dei nostri interventi è solo informativo. Per la concretezza delle pratiche ci sono, anche in Germania, uffici abilitati. Il caso prospettato, comunque, appare di pertinenza legale.

La signora G.L.J. di Sonthofen intende investire suoi risparmi in una casa “vacanze” in multiproprietà. Però il valore d’acquisto“quindicine” di proprietà varia riguardo alle stagioni. Ci chiede un chiarimento.

Premesso che non sosteniamo un investimento economico in questo tipo di proprietà, c’è da considerare che, sulle stagioni di soggiorno, i prezzi cambino. Non le spese di ordinaria e straordinaria di manutenzione dell’immobile nel suo complesso. Consigliamo, di conseguenza, una “riflessione”.

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