Nella foto: Casa. Foto di Jerzy Górecki su Pixabay

Anche gli italiani all’estero possono usufruirne

Bonus di 200 Euro

L’indennità una tantum di 200 € elargita dal governo Draghi è stata approvata in via definitiva il 5 maggio scorso ed entrerà in vigore non appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Essa toccherà a tutti i cittadini con reddito inferiore ai 35.000 € annuali, che siano lavoratori autonomi o dipendenti, disoccupati, percettori del reddito di cittadinanza, pensionati, ed arriverà automaticamente dentro le buste paga e le pensioni del mese di luglio. Al contrario del reddito di cittadinanza o dell’assegno unico, il diritto a questo bonus non dipende dalla residenza in Italia, ma dal ricevere una pensione dall’Italia.

Solo chi riceve una pensione esclusivamente tedesca ne resta escluso.

Ciò equivale a dire che anche le pensioni in convenzione internazionale dovrebbero rientrare nella casistica di cui sopra.

Superbonus

Per quel che riguarda il Superbonus e Bonus inferiori (Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Bonus mobili, Bonus facciate), sconto in fattura e cessione del credito, anche questi toccano agli italiani residenti all’estero che sono regolarmente iscritti all’Aire.

Costoro potranno usufruire anche del Superbonus di detrazione fino al 110% purché rispettino i seguenti requisiti:

-Le opere che ricadono nell’incentivo devono venire realizzate solo su immobili posseduti e che giacciono sul territorio italiano.

-I soggetti che la ricevono devono produrre una qualsiasi forma di reddito sul territorio nazionale (anche da fabbricati).

L’articolo 121 del decreto di rilancio prevede la possibilità di optare per quale tramite ricevere il suddetto Bonus, se la cessione del credito o lo sconto diretto di fattura.

Chi ricade entro una no-tax-area potrà ricevere l’agevolazione solo tramite la cessione del credito o dello sconto diretto di fattura.

Nella circolare 24E dell’agosto 2020 l’Agenzia delle entrate ha già messo in chiaro che questa possibilità “riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato Italiano che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, purché possiedano redditi soggetti a tassazione”.

Tra questi rientrano pure i redditi fondiari. Tali notizie si trovano confermate dalle risposte nr. 596, nr. 597, nr. 601, nr. 602 (dic. 2020) sul sito di detta agenzia.

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