Rubrica a cura dei patronati Acli Germania, Inca Cgil e ItalUil. Questo mese a cura di Lara Galli di Inca Cgil.
Silvano Ardemagni vive e lavora in Italia. È stato licenziato perché l’azienda dove lavora chiude. È una storia fittizia ma verosimile. Lui ha diritto al sussidio di disoccupazione in Italia, vuole però trasferirsi all’estero perché, con le sue qualifiche, spera di trovare rapidamente un nuovo impiego. Ma nei periodi in cui è senza lavoro può prendere il sussidio se sta in Germania?
Il sussidio di disoccupazione rappresenta uno dei principali strumenti di tutela sociale previsti dai sistemi previdenziali europei. La libera circolazione dei lavoratori nell’Unione europea comporta la necessità di garantire la tutela dei diritti sociali anche in caso di mobilità tra Stati membri. Per assicurare questa continuità di tutela nel caso specifico della disoccupazione, l’UE ha introdotto un sistema di coordinamento basato sul Regolamento (CE) n. 883/2004 e sul relativo regolamento di applicazione n. 987/2009, che stabiliscono le norme comuni per armonizzare le prestazioni tra i diversi Paesi membri.
Il Regolamento non crea un sistema unico europeo di Welfare, non uniforma le legislazioni nazionali vigenti. Lo scopo di questo regolamento è garantire la tutela della protezione in caso di disoccupazione coordinando i sistemi nazionali in base a tre principi fondamentali:
- unicità della legislazione applicabile
- totalizzazione dei periodi assicurativi
- esportabilità delle prestazioni
Andiamoli a vedere uno per uno.
1. Unicità della legislazione applicabile ovvero quale Stato paga la disoccupazione?
È lo Stato dell’ultima occupazione che ha la competenza sul sussidio di disoccupazione. Chi ha lavorato da ultimo in Germania dovrà presentare domanda per il sussidio tedesco (ALG I Arbeitslosengeld I), anche se ha lavorato in precedenza in altri Paesi UE. Il nostro Silvano Ardemagni invece lo farà in Italia.
Esistono, naturalmente, delle eccezioni; ad esempio per i lavoratori frontalieri.
2. Totalizzazione dei contributi: un diritto fondamentale
Uno degli strumenti più importanti previsti dal diritto europeo è la totalizzazione dei contributi. Questo significa che i periodi di lavoro maturati in diversi Stati membri vengono sommati per raggiungere il requisito minimo e perfezionare il diritto.
Facciamo un esempio:
- 8 mesi di prestazione di attività lavorativa in Italia
- 4 mesi in Germania
possono essere sommati per ottenere il diritto alla disoccupazione in Germania.
Per poter dimostrare i periodi di lavoro in un altro Paese e dunque farli valere, è necessario presentare il Modello U1 (riassunto dei periodi di lavoro degli ultimi 30 mesi). In Germania si chiama Bescheinigung U1.
Attenzione: è comunque necessario almeno che l’ultimo periodo di lavoro sia stato svolto nello Stato nel quale si presenta domanda.

In Germania il sussidio di disoccupazione principale si chiama “Arbeitslosengeld I (ALG I)”. Le condizioni per poterlo ricevere o, come si dice in gergo, per il perfezionamento del diritto sono:
- almeno 12 mesi (anche non consecutivi) di contributi negli ultimi 24 mesi
- perdita involontaria del lavoro
- iscrizione presso l’ufficio di collocamento (Bundesagentur für Arbeit)
- disponibilità immediata al lavoro.
Qui interviene il diritto UE: i contributi esteri possono essere conteggiati tramite il modulo U1.
3 Esportabilità della prestazione
Il diritto europeo consente di continuare a percepire la disoccupazione mentre si cerca lavoro in un altro Paese UE a queste condizioni:
- essere già titolari del sussidio
- essere iscritti come disoccupati da almeno quattro settimane
- richiedere autorizzazione prima di partire (modello U2).
Durata del sussidio di disoccupazione è di tre mesi, prorogabili fino a sei mesi.
Nel Paese di destinazione è obbligatorio:
- iscriversi entro 7 giorni al centro per l’impiego locale
- rispettare le regole di controllo (colloqui, disponibilità, ecc.)
Il pagamento continua a essere effettuato dallo Stato di partenza (es. Germania o Italia per Silvano Ardemagni).
Come procedere per la richiesta di esportazione del sussidio di disoccupazione?
Innanzitutto, il trasferimento da uno Stato all’altro non è automatico ma è necessario richiedere il modello U2 all’ente che eroga il sussidio. L’U2 va presentato al Paese di destinazione. Silvano Ardemagni deve presentare il suo U2 in Germania all’ufficio di collocamento tedesco.
Viceversa, dalla Germania all’Italia il lavoratore che perde il lavoro in Germania, deve iscriversi come disoccupato in Germania, richiedere il modulo U2, poi si trasferisce in Italia ed entro sette giorni deve recarsi al centro per l’impiego locale. Trascorsi i tre è necessario tornare in Germania per poter continuare a percepire i mesi di prestazione ancora spettante.
Elenco articoli patronati
02.25 Patronati: Indennità di accompagnamento – Corriere d’Italia
01.25 Patronati. Assistenza in Germania per le persone non autosufficienti – Corriere d’Italia
12.24 Trasferimenti di pensione – Corriere d’Italia
11.24 Pensione vedovile – Corriere d’Italia
10.24 Che cos’è il Bürgergeld – Corriere d’Italia
09.24 Le pensioni di vecchiaia e con decorrenza anticipata in Germania – Corriere d’Italia
05.24 Il sistema previdenziale tedesco – Corriere d’Italia
04.24 Il sistema previdenziale tedesco. Introduzione – Corriere d’Italia
03.24 Prestazioni legate al reddito ed esportabilità – Corriere d’Italia
02.24 Grundsicherung, quali i requisiti richiesti – Corriere d’Italia
01.24 Navigare tra le normative pensionistiche – Corriere d’Italia























