In cerca di lavoro. Si portano alcuni diritti con sé. Foto: magnific.com

Rubrica a cura dei patronati Acli Germania, Inca Cgil e ItalUil. Questo mese a cura di Lara Galli di Inca Cgil.

Silvano Ardemagni vive e lavora in Italia. È stato licenziato perché l’azienda dove lavora chiude. È una storia fittizia ma verosimile. Lui ha diritto al sussidio di disoccupazione in Italia, vuole però trasferirsi all’estero perché, con le sue qualifiche, spera di trovare rapidamente un nuovo impiego. Ma nei periodi in cui è senza lavoro può prendere il sussidio se sta in Germania?

Il sussidio di disoccupazione rappresenta uno dei principali strumenti di tutela sociale previsti dai sistemi previdenziali europei. La libera circolazione dei lavoratori nell’Unione europea comporta la necessità di garantire la tutela dei diritti sociali anche in caso di mobilità tra Stati membri. Per assicurare questa continuità di tutela nel caso specifico della disoccupazione, l’UE ha introdotto un sistema di coordinamento basato sul Regolamento (CE) n. 883/2004 e sul relativo regolamento di applicazione n. 987/2009, che stabiliscono le norme comuni per armonizzare le prestazioni tra i diversi Paesi membri.

Il Regolamento non crea un sistema unico europeo di Welfare, non uniforma le legislazioni nazionali vigenti. Lo scopo di questo regolamento è garantire la tutela della protezione in caso di disoccupazione coordinando i sistemi nazionali in base a tre principi fondamentali:

  • unicità della legislazione applicabile
  • totalizzazione dei periodi assicurativi
  • esportabilità delle prestazioni

Andiamoli a vedere uno per uno.

1. Unicità della legislazione applicabile ovvero quale Stato paga la disoccupazione?

È lo Stato dell’ultima occupazione che ha la competenza sul sussidio di disoccupazione. Chi ha lavorato da ultimo in Germania dovrà presentare domanda per il sussidio tedesco (ALG I Arbeitslosengeld I), anche se ha lavorato in precedenza in altri Paesi UE. Il nostro Silvano Ardemagni invece lo farà in Italia.
Esistono, naturalmente, delle eccezioni; ad esempio per i lavoratori frontalieri.

2. Totalizzazione dei contributi: un diritto fondamentale

Uno degli strumenti più importanti previsti dal diritto europeo è la totalizzazione dei contributi. Questo significa che i periodi di lavoro maturati in diversi Stati membri vengono sommati per raggiungere il requisito minimo e perfezionare il diritto.

Facciamo un esempio:

  • 8 mesi di prestazione di attività lavorativa in Italia
  • 4 mesi in Germania

possono essere sommati per ottenere il diritto alla disoccupazione in Germania.

Per poter dimostrare i periodi di lavoro in un altro Paese e dunque farli valere, è necessario presentare il Modello U1 (riassunto dei periodi di lavoro degli ultimi 30 mesi). In Germania si chiama Bescheinigung U1.

Attenzione: è comunque necessario almeno che l’ultimo periodo di lavoro sia stato svolto nello Stato nel quale si presenta domanda.

Screenshot Webseite Arbeitsagentur

In Germania il sussidio di disoccupazione principale si chiama “Arbeitslosengeld I (ALG I)”. Le condizioni per poterlo ricevere o, come si dice in gergo, per il perfezionamento del diritto sono:

  • almeno 12 mesi (anche non consecutivi) di contributi negli ultimi 24 mesi
  • perdita involontaria del lavoro
  • iscrizione presso l’ufficio di collocamento (Bundesagentur für Arbeit)
  • disponibilità immediata al lavoro.

Qui interviene il diritto UE: i contributi esteri possono essere conteggiati tramite il modulo U1.

3 Esportabilità della prestazione
Il diritto europeo consente di continuare a percepire la disoccupazione mentre si cerca lavoro in un altro Paese UE a queste condizioni:

  • essere già titolari del sussidio
  • essere iscritti come disoccupati da almeno quattro settimane
  • richiedere autorizzazione prima di partire (modello U2).

Durata del sussidio di disoccupazione è di tre mesi, prorogabili fino a sei mesi.

Nel Paese di destinazione è obbligatorio:

  • iscriversi entro 7 giorni al centro per l’impiego locale
  • rispettare le regole di controllo (colloqui, disponibilità, ecc.)

Il pagamento continua a essere effettuato dallo Stato di partenza (es. Germania o Italia per Silvano Ardemagni).

Come procedere per la richiesta di esportazione del sussidio di disoccupazione?

Innanzitutto, il trasferimento da uno Stato all’altro non è automatico ma è necessario richiedere il modello U2 all’ente che eroga il sussidio. L’U2 va presentato al Paese di destinazione. Silvano Ardemagni deve presentare il suo U2 in Germania all’ufficio di collocamento tedesco.

Viceversa, dalla Germania all’Italia il lavoratore che perde il lavoro in Germania, deve iscriversi come disoccupato in Germania, richiedere il modulo U2, poi si trasferisce in Italia ed entro sette giorni deve recarsi al centro per l’impiego locale. Trascorsi i tre è necessario tornare in Germania per poter continuare a percepire i mesi di prestazione ancora spettante.


Elenco articoli patronati

03.26 Patronati: Licenziamento in Germania: cosa fare, cosa controllare e come tutelarsi – Corriere d’Italia

12.25 Patronati: Pensioni tedesche ai residenti in Italia: certificazioni fiscali ancora bloccate. Ecco come funziona la tassazione – Corriere d’Italia

07.25 Patronati – Contribuzione volontaria nella previdenza tedesca: guida pratica per italiani residenti in Germania – Corriere d’Italia

05.25 Patronati. Assistenza sanitaria in Germania: cosa deve sapere chi si trasferisce dall’Italia – Corriere d’Italia

03.25 Patronati – Pensione di invalidità civile: che cosa succede in caso di trasferimento all’estero? – Corriere d’Italia

02.25 Patronati: Indennità di accompagnamento – Corriere d’Italia

01.25 Patronati. Assistenza in Germania per le persone non autosufficienti – Corriere d’Italia

12.24 Trasferimenti di pensione – Corriere d’Italia

11.24 Pensione vedovile – Corriere d’Italia

10.24 Che cos’è il Bürgergeld – Corriere d’Italia

09.24 Le pensioni di vecchiaia e con decorrenza anticipata in Germania – Corriere d’Italia

06-07.24 Pensione di invalidità tedesca, totale, parziale e per chiusura del mercato del lavoro – Corriere d’Italia

05.24 Il sistema previdenziale tedesco – Corriere d’Italia

04.24 Il sistema previdenziale tedesco. Introduzione – Corriere d’Italia

03.24 Prestazioni legate al reddito ed esportabilità – Corriere d’Italia

02.24 Grundsicherung, quali i requisiti richiesti – Corriere d’Italia

01.24 Navigare tra le normative pensionistiche – Corriere d’Italia

12.23 Pflegegeld e pensione – Corriere d’Italia

10.23 Chiedilo ai patronati – Corriere d’Italia