Molti gelatieri italiani residenti in Germania non iscritti all’Aire sono in subbuglio al punto di pensare concretamente di farsi cittadini tedeschi.
È un annoso problema quello della mancata iscrizione all’Aire da parte di certi Comuni italiani per i gelatieri che risiedono in Germania.

Basti pensare che questa iscrizione, in parti di Comuni della Val Zoldana, da cui provengono una buona parte di gelatieri italiani residenti in Germania, porterebbe anagraficamente allo spopolamento degli stessi, con le diverse conseguenze che ne derivano su tutti gli aspetti.
Sta accadendo che molti gelatieri italiani residenti in Germania, dopo anni di sacrifici e dopo avere acquistato l’immobile in Germania dove hanno la loro attività, o altri immobili, si vedano perseguitati dal fisco italiano.
Il cosiddetto Decreto “Salva Italia” del governo Monti convertito in Legge questo anno, ha previsto una imposta chiamata IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all´estero). Questa imposta colpisce i gelatieri, anche se l’intendimento era sicuramente quello di colpire attività finanziarie all’estero che erano state create con ricavi sottratti alle imposte italiane come ad esempio quelli detenuti in Paesi extra-comunitari come nei cosiddetti Paradisi fiscali.
Nei giorni scorsi, l’Uniteis e.V (Associazione dei Gelatieri italiani in Germania) ha presentato reclamo alla Commissione Europea contro questa imposta.
In principio vengono contestati che la nuova tassa IVIE è in contrasto con i principi della´Unione europea che prevede la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
Resta il dubbio inoltre, come gestire questa tassa che, come nel caso dell´IMU, deve essere gestita dai Comuni con aliquote diverse ed applicabili a immobili situati nello stesso Comune.
In effetti, in parecchi Paesi le imposte sugli immobili vengono applicate dove gli immobili stessi si trovano e sono imposte di competenza di quel territorio.
La nuova tassa IVIE in questione si può pertanto ritenere una tassa che ostacola nell´ambito dell’Unione Europea la libera circolazione dei capitali.
Nel caso dei gelatieri italiani residenti in Germania, inoltre, questi immobili sono stati acquistati sul posto senza capitali provenienti dall´Italia ma con i ricavi provenienti dalla loro attività lavorativa esercitata legalmente in Germania.
Con il Reclamo presentato dall’Uniteis si cerca inoltre di chiarire il concetto di residenza visto che l’imposta in questione è applicabile a cittadini italiani residenti in Italia.
È complicato stabilire oggi nell’Unione Europea, dove vige la libera circolazione delle persone e dei servizi, il concetto di residenza di una persona.
Le normative comunitarie attualmente vigenti, stabiliscono che la residenza normale, è il luogo dove una persona trascorre più di 185 giorni all’anno per motivi di lavoro o di natura privata.
L’imposta in questione inoltre, non tiene conto di eventuali accordi e Convenzioni che alcuni Stati hanno reciprocamente in materia di doppie imposizioni fiscali.
Pertanto la sola iscrizione all’anagrafe italiana, non determina necessariamente che questa persona sia da considerare fiscalmente residente in Italia, anche perché la stessa persona per ragioni della sua dimora e attività lavorativa può dimostrare di essere realmente iscritto all’anagrafe della popolazione di un altro Paese dell’Unione europea e realmente in esso stabilitosi .
Si spera pertanto che le tasse introdotte dall’Italia sugli immobili e sulle altre attività finanziarie generate all’estero, rimangano tali per i residenti stabilmente in Italia, considerando che la residenza anagrafica puramente formale, in Italia di certi cittadini italiani, prenda in considerazione della loro effettiva residenza e dimora in una altro Paese dell’Unione Europea.