Uno di essi è sempre inagibile, l’altro, essendo un locale in una palazzina privata, è stato ricostruito (stato grezzo solo le mura perimetrali) fra il 2004-2005 e poi venduto. Fino a questo momento ero dell’avviso che immobili inagibili a causa di eventi sismici fossero esenti dal pagare l’ICI. Comunque, la cartella essendo stata spedita da Equitalia, l’ho preventivamente pagata, riservandomi la possibilità di un eventuale ricorso. Sicuro di una Vs. esauriente risposta (come sempre).
Marcello Porcelli, Neuwied
Risponde l’avvocato Alessandro Bellardita
Gentile signor Porcelli, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l’imposta è ridotta, difatti, del 50 per cento, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono queste condizioni. Un’esenzione totale, dunque, non è prevista. È importante sapere, inoltre, che l’inagibilità o l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante oppure fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d’uso, ove risulti inagibile o inabitabile l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest’ultimo caso le riduzioni d’imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero edificio. Ma cosa vuol dire "inagibile" oppure "inabitabile"? Si intendono inagibili e inabitabili gli immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fati-scenti.
Sommariamente, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni: a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone: d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di degrado non siano compatibili all’uso per il quale erano destinati. L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata solo mediante perizia tecnica da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario oppure da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.lgs. 445/2000.
Il Comune, tuttavia, si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l’Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti. La riduzione del 50 per cento dell’imposta avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva o della perizia. In nessun caso la presentazione della perizia tecnica o della dichiarazione sostitutiva assolve l’obbligo di presentazione della dichiarazione. Infinde: sono esenti dall’imposta soltanto gli immobili indicati nell’art. 7 D. Lgs. n. 504/1992, tra cui i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge n. 104/1992, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette.
Da quanto letto nella Sua mail, tuttavia, i suoi immobili non hanno questi presupposti, cosicché resta la fattispecie della riduzione del 50 per cento dal momento della dichiarazione sostitutiva (e non per il periodo passato). La mia risposta, tuttavia, non è esaustiva ma rappresenta un mero parere giuridico. Per una risposta esauastiva occorre conoscere gli atti e rivolgersi ad un esperto in materia fiscale italiana.
Cordiali saluti,
Dr. Ra. Alessandro Bellardita